giovedì 3 novembre 2016

NO al cyberbullismo

E' da qualche mese che ne voglio parlare, da quando ho incontrato una cyberbulla 40enne (un caso più unico che raro, sicuramente non s'è resa conto di essere cresciuta) che ha fatto un post infamante nel suo blog strafamoso su di me. Bestialità dette da una che NON mi conosce, sapete che c'è? Me ne frego perché so che è una brutta persona, (gli aggettivi sarebbero vari e infiniti ma mi limito). L'ha fatto più di una volta soprattutto con chi non le risponde per non scadere al suo livello "fognesco". Non la nomino perché sarebbe farle pubblicità (sulle mie spalle ci ha guadagnato pure troppo) e che ora si sfoghi pure con le sue adepte psico-sociopatiche.
Io non ci casco e quindi passo oltre ma so che non tutti sono così forti e il cyberbulling è diventato una piaga sociale, il bullismo nelle scuole è forse anche peggio perché si arriva anche allo scontro fisico. Il mio bullo a scuola mi seguiva pure in bagno finché non si è beccato una librata in faccia. E' stato sbattuto fuori da scuola, espulso perché in compagnia di altri suoi amici ha bruciato i registri scolastici. Non è stato buttato fuori perché era un  maniaco e toccava le ragazze perché le professoresse dicevano "Si vede che gli piaci". Donne di una certa età che lo giustificavano!!! Che schifo. Devono essere fatte della pasta della cyberbulla.
Sapete che ha fatto il bulletto perverso? E' morto di overdose...
Bhè, vedete che fine fanno i bulli e sicuramente i cyberbulli? Alla fine schiattano, hanno vita breve.
Sedetevi e aspettate in riva al fiume...Passano...Oh, se passano.
Devo aggiungere altro?

Passiamo ai links:
http://www.cyberbullismo.com/

<a href="http://www.bullismo.info" title="sito informativo sul bullismo" target="_blank">Bullismo.info</a>

Se vi capita di essere vittime di cyberbulling, segnalateli, denunciateli...o se vi riesce, ignorateli. Davvero è l'unico modo per farli "sparire" dalle nostre vite perché il problema è loro. 

La legge "Contrasto al cyberbullismo" è stata APPROVATA il 20 Settembre 2016.
Classificazione TESEO
MINORI, VIOLENZA E MINACCE, VIOLENZA PSICOLOGICA E MOBBING, INTERNET

#seimarcia #conBRIO




EDIT:
Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo.
Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" da oggi in vigore.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:

  • Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

  • Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

  • Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

  • Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

  • Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
    Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

  • Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
    In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

  • Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è  la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore”. Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete”.

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